Assegnazione alloggio
Il Consiglio di Amministrazione procederà all’assegnazione in base alla graduatoria ridotta, previa verifica dei requisiti richiesti per accedervi. Non ha diritto all’assegnazione il socio che risulti essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione idonea nel territorio del comune in cui e’ situato l’immobile o in uno dei comuni confinanti. Costituiscono inoltre cause di decadenza e la risoluzione degli atti di assegnazione le seguenti circostanze, anche non concorrenti, accertate e contestate in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione:
- il mancato rispetto delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali
- la produzione di dichiarazioni o documenti falsi relativi ai requisiti per l’assegnazione di alloggi
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere all’assegnazione d’alloggio al di fuori della graduatoria ridotta in casi di assoluta eccezionalità che qui di seguito, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, si elencano:
- rinuncia da 3 a 2 locali da parte di persone rimaste sole
- richiesta da parte di Enti Pubblici
- difficoltà di assegnazione per la particolare tipologia e collocazione dell’alloggio
Il socio assegnatario dovrà versare, a titolo di deposito fruttifero, una quota predeterminata dal Consiglio di amministrazione. Tale somma resterà a disposizione della Cooperativa che potrà rivalersi sulla stessa per eventuali inadempienze o danni ai locali provocati o attribuiti al socio assegnatario. Nel caso di rinuncia da parte del socio la quota di deposito è rimborsabile solo dopo verifica da parte della società delle condizioni in cui si trova l’appartamento. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dalle leggi vigenti e dalle nuove che venissero emesse in materia di edilizia popolare. Prima dell’assegnazione la Cooperativa provvederà ad effettuare i lavori necessari per adeguare l’alloggio ai livelli di sicurezza e dagli standard abitativi previsti dalla legge. I canoni di godimento degli alloggi da assegnare vengono rideterminati ed adeguati con riferimento all’indice ISTAT del costo della vita o ad altri idonei ed oggettivi parametri di riferimento assunti dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del rapporto prezzo/servizi offerti. I canoni devono anche comprendere le quote di recupero per l’investimento sostenuto dalla società per opere di ristrutturazione. Qualora il socio assegnatario si trovasse in corso di separazione legale l’alloggio può essere assegnato all’altro coniuge (che non rinunciasse) secondo sentenza del tribunale