Le cooperative edilizie di abitazione, hanno lo scopo di assicurare ai soci (la cui attività lavorativa non ha alcuna importanza) l’acquisto di una abitazione in proprietà o il possesso sempre di una abitazione mediante locazione a prezzi e condizioni più vantaggiosi di quelli di mercato. Per raggiungere tale obbiettivo, la cooperativa deve realizzare un progetto edilizio in tutte le sue fasi: acquisire un’area fabbricabile, presentare ed ottenere l’approvazione di un progetto edilizio, appaltare i lavori ad una impresa di costruzioni, infine gestire e manutenere il patrimonio acquisito.

Il Regio Decreto n° 1165 del 1938, il Testo unico dell’edilizia popolare ed economica, individua due forme di cooperative edilizie:

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVIDUALE O DIVISA

I soci aderiscono alla cooperativa con lo scopo di ottenere l’assegnazione in proprietà di un alloggio.
La cooperativa procede alla realizzazione di immobili di civile abitazione col contributo dei soci al finanziamento della costruzione di questi di cui diverranno, poi, assegnatari in proprietà.
Fino a quando gli alloggi non vengono assegnati in proprietà ai soci, non entrano a fare parte delle immobilizzazioni della cooperativa, ma delle sue rimanenze.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

I soci aderiscono alla cooperativa con l’intento di ottenere l’assegnazione in godimento a tempo indeterminato di un alloggio.
La cooperativa procede a realizzare degli immobili di civile abitazione che entrano a far parte del patrimonio della cooperativa stessa e che verranno concessi in godimento ai soci assegnatari, dietro pagamento di un canone di godimento.
La cooperativa realizza gli immobili con le quote sociali e i contributi dei soci per le spese di costruzione non coperte da mutui fondiari.

La Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino dispone di una maggioranza di alloggi in uso godimento, e regolamenta l’accesso ad un ristretto numero di alloggi a proprietà divisa.

Regolamento

Il regolamento interno disciplina, in conformità alle norme di legge e allo statuto della Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino, i rapporti tra i soci, l’uso degli spazi comuni all’interno dei singoli quartieri, l’assegnazione, l’uso e l’utilizzo degli alloggi assegnati in godimento ai soci, delle autorimesse e dei posti auto.

Art. 1

Accesso alla graduatoria per assegnazione di alloggi

I soci che intendono ottenere l’assegnazione in godimento di un alloggio della cooperativa devono farne espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento vigente e dalle eventuali disposizioni applicative deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società. Nella richiesta il singolo socio deve chiaramente indicare la tipologia di abitazione preferita (1-2-3- locali e/o di ringhiera), quindi la scelta può essere mutata nel tempo senza compromissione della posizione in graduatoria. Ai fini dell’assegnazione resta vincolante l’ultima indicazione segnalata. Per essere inseriti nella graduatoria dei richiedenti alloggio i soci devono essere in regola con tutti i prescritti requisiti di legge, di statuto e di regolamento ed effettuare il versamento a titolo di deposito sociale fruttifero la cui entità verrà stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione. La domanda sarà inserita in graduatoria solo quando verrà effettuato il previsto deposito che deve essere mantenuto integro e non può essere diminuito pena la decadenza immediata dalla graduatoria. Qualora il socio richiedente fosse proprietario di altro appartamento l’inserimento in graduatoria è possibile e l’eventuale assegnazione potrà essere effettuata a determinate condizioni.

Art. 2

Formazione della graduatoria

La graduatoria generale è unica, ha validità permanente ed è consultabile, dai parte dei soci interessati, presso gli uffici della Società. All’inizio di ogni anno (entro il 15 di gennaio) i soci in graduatoria, mediante apposita richiesta, devono presentare su apposito modulo domanda, in cui si dichiarano interessati all’assegnazione dei locali nell’anno solare in corso. Le domande presentate all’ufficio della Società vanno a costituire una graduatoria ridotta rispetto a quella generale. La graduatoria recherà oltre al numero progressivo anche il numero della graduatoria generale così da rendere evidente quanti soci che, per l’anno in corso non sono interessati, potrebbero l’anno successivo, inserirsi nella graduatoria ridotta. La graduatoria ridotta ha validità annuale e consente di evidenziare le reali esigenze dei soci e di accelerare la consultazione dei soci per l’assegnazione dei locali che si rendessero disponibili. Dopo due rifiuti di proposta di assegnazione il socio interpellato passerà automaticamente in coda alla lista annuale ridotta.

Eventuali cancellazione della graduatoria avvengono per:

  • assegnazione locali
  • ritiro del deposito richiesto per sostenere la domanda di assegnazione
  • recessione/espulsione della società
  • ritiro della domanda di richiesta di assegnazione
  • decesso del socio. In tal caso il coniuge o il/la convivente del deceduto, purché già socio, entra in graduatoria mantenendo la posizione del deceduto.

La cancellazione dalla graduatoria generale provoca ovviamente l’esclusione anche dalla graduatoria ridotta.

Art. 3

Assegnazione alloggio

Il Consiglio di Amministrazione procederà all’assegnazione in base alla graduatoria ridotta, previa verifica dei requisiti richiesti per accedervi. Non ha diritto all’assegnazione il socio che risulti essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione idonea nel territorio del comune in cui e’ situato l’immobile o in uno dei comuni confinanti. Costituiscono inoltre cause di decadenza e la risoluzione degli atti di assegnazione le seguenti circostanze, anche non concorrenti, accertate e contestate in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione:

  • il mancato rispetto delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali
  • la produzione di dichiarazioni o documenti falsi relativi ai requisiti per l’assegnazione di alloggi

E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere all’assegnazione d’alloggio al di fuori della graduatoria ridotta in casi di assoluta eccezionalità che qui di seguito, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, si elencano:

  • rinuncia da 3 a 2 locali da parte di persone rimaste sole
  • richiesta da parte di Enti Pubblici
  • difficoltà di assegnazione per la particolare tipologia e collocazione dell’alloggio

Il socio assegnatario dovrà versare, a titolo di deposito fruttifero, una quota predeterminata dal Consiglio di amministrazione. Tale somma resterà a disposizione della Cooperativa che potrà rivalersi sulla stessa per eventuali inadempienze o danni ai locali provocati o attribuiti al socio assegnatario. Nel caso di rinuncia da parte del socio la quota di deposito è rimborsabile solo dopo verifica da parte della società delle condizioni in cui si trova l’appartamento. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dalle leggi vigenti e dalle nuove che venissero emesse in materia di edilizia popolare. Prima dell’assegnazione la Cooperativa provvederà ad effettuare i lavori necessari per adeguare l’alloggio ai livelli di sicurezza e dagli standard abitativi previsti dalla legge. I canoni di godimento degli alloggi da assegnare vengono rideterminati ed adeguati con riferimento all’indice ISTAT del costo della vita o ad altri idonei ed oggettivi parametri di riferimento assunti dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del rapporto prezzo/servizi offerti. I canoni devono anche comprendere le quote di recupero per l’investimento sostenuto dalla società per opere di ristrutturazione. Qualora il socio assegnatario si trovasse in corso di separazione legale l’alloggio può essere assegnato all’altro coniuge (che non rinunciasse) secondo sentenza del tribunale